IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 64, comma 2-sexies; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS» e, in particolare, gli articoli 8, 13 e 24; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l'art. 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014; Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 che detta disposizioni in materia di accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Viste le sentenze del Consiglio di Stato 24 marzo 2016, n. 01214/2016, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 21 luglio 2015, n. 09951/2015, nonche' la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 13 ottobre 2016, n. 10214; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, anche tenendo conto della normativa europea sopravvenuta - relativamente ai requisiti che i gestori dell'identita' digitale devono possedere ai fini dell'accreditamento - specificamente dettata dall'art. 1, comma 2 e dal numero 2.4.1 (Disposizioni generali) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 settembre 2015, secondo cui i fornitori di un servizio correlato all'identificazione elettronica devono essere «un'autorita' pubblica o un'entita' giuridica riconosciuta come tale dall'ordinamento giuridico di uno Stato membro, avente un'organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi» ed essere «in grado di dimostrare il possesso della capacita' di assumere il rischio della responsabilita' per danni, nonche' di risorse finanziarie sufficienti per l'esercizio e la prestazione continuativa dei servizi»; Ritenuto che, anche considerando i requisiti tecnici e di sicurezza comunque imposti per l'accreditamento e l'esercizio del servizio, deve comunque prevedersi il possesso da parte del gestore dell'identita' digitale di un'organizzazione consolidata e pienamente operativa e di risorse finanziarie, in termini di capitale o patrimonio minimo, di importo adeguato rispetto all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo svolgimento continuativo della sua attivita', unitamente ad una polizza assicurativa adeguata rispetto ai rischi connessi alla fornitura di un servizio di sempre maggiore diffusione, che consente l'accesso a servizi erogati in rete sul presupposto dell'identificazione personale dell'utente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao e' stata nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Espletata la procedura di notifica alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 e della legge 21 giugno 1986, n. 317 modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223; Su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Modifica alle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014 1. Nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014, dopo il capoverso: «Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L 257 del 28 agosto 2014;», e' inserito il seguente: «Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l'art. 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato;».